NAPOLI – Nell’approssimarsi del periodo estivo è stato istituito un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via Ferdinando Russo dal 12 giugno al 19 settembre 2021.
In particolare:
Istituire in via Ferdinando Russo, dal 12 giugno 2021 al 19 settembre 2021, il seguente dispositivo di traffico:
a) divieto di transito veicolare dalle ore 7:00 alle ore 19.00. eccetto:
1. veicoli delle Forze dell’Ordine, di emergenza e degli Enti erogatori di pubblici servizi nell’espletamento delle attività di loro competenza;
2. veicoli dei residenti;
3. veicoli diretti alle aree di sosta poste fuori dalla sede stradale riconoscibili da apposita attestazione a firma del proprietario delle suddette aree, vidimata dalla Municipalità l;
4. veicoli adibiti al trasporto delle merci diretti alle attività commerciali site all’interno della zona, che potranno transitare e fermare dalla ore 8:00 alle ore 10:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci;
5. veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedite capacità motorie munite del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio;
6. veicoli di trasporto pubblico non di linea (taxi e NCC).
b) sul lato destro, dall’intersezione di via Posillipo al mare, divieto di sosta dalle ore 7:00 alle ore 19:00 eccetto i veicoli dei residenti, riconoscibili dall’esposizione della copia della carta di circolazione (con dati sensibili opportunamente oscurati) da cui si evince targa del veicolo e residenza dell’intestatario;
c) sul lato destro, dal mare all’intersezione di via Posillipo, divieto di sosta permanente con rimozione coatta.
Il presente provvedimento entra in vigore a partire dalla data d’installazione della relativa segnaletica stradale.
Per consentire i lavori di demolizione del fabbricato di Via Alcide De Gasperi nr. 18 (edificio ex Catasto), è stato istituito un dispositivo di circolazione temporaneo dal 12 al 14 giugno.
In particolare:
A) Istituire, un attraversamento pedonale all’altezza civ. 20, con contestuale sospensione della corrispondente sosta a tariffa oraria senza custodia ( cd strisce blu) ambo i lati della strada.
B) Sospendere:
1. l’attraversamento pedonale altezza civ. 37;
2. l’area adibita alla sosta a tariffa oraria senza custodia ( cd strisce blu) ambo i lati della strada e per tutta la lunghezza del fabbricato sito al civ. 18.