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Pubblicato il decreto Ristori

NAPOLI – È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il decreto Ristori (D.L. n. 137/2020 Allegato).

Il provvedimento, contiene alcune misure di sostegno all’economia con maggiore attenzione alle attività più penalizzate dalle adozioni restrittive introdotte per contrastare la diffusione del rischio pandemico da Covid-19 divisi in quattro capitoli

– Titolo I – Sostegno alle imprese e all’economia;

– Titolo II – Disposizioni in materia di lavoro;

– Titolo III – Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti;

– Titolo IV – Disposizioni finali.

Il decreto entra in vigore da oggi e si sintetizzano di seguito le misure

Titolo I Sostegno alle imprese e all’economia

Contributi a fondo perduto agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 1)

Viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto a beneficio degli operatori, con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, dei settori oggetto delle misure restrittive disposte con il DPCM 24 ottobre 2020 (individuati attraverso i codici ATECO), tra cui: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema.

Agli indennizzi sono ammessi anche i soggetti con fatturato superiore ai 5 milioni di euro precedentemente mai contemplati.

Il contributo spetta alle stesse condizioni già disciplinate nella precedente domanda circa la circostanza che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. (Tale condizione non si applica ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Per i soggetti che abbiano già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto Rilancio, il contributo verrà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

L’importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività di appartenenza (cfr. allegato 1 della GGUU che si allega).

In ogni caso, l’importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.

I soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, il ristoro sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.

Sono esclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche (art. 3 ed art. 17)

Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano ridotto o cessato la propria attività in considerazione del servizio di interesse generale che viene svolto da queste associazioni per le comunità locali e i giovani. Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020

E’ prevista l’erogazione (da parte della società Sport e Salute S.p.A.), per il mese di novembre 2020, di un’indennità pari a 800 euro, nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura (art. 5)

È previsto inoltre una indennità di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato), i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d’opera.

Misure urgenti di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali (art. 6)

Vengono stanziati 50 milioni di euro per editoria, fiere e congressi;

Vengono stanziati 350 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali;

Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca (Art. 7)

Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto, le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessate dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

Saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (sentita la Conferenza permanente Stato – Regioni) la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici previsti.

Credito d’imposta affitto (art. 8)

Viene allargata ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio.

Tale misura interessa le attività soggette a restrizioni con il DPCM del 24 ottobre 2020 (i cui codici ATECO sono richiamati nella tabella allegata al decreto), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Cancellazione seconda rata IMU (art. 9)

Sempre per le categorie interessate dalle restrizioni dal DPCM 24 ottobre 2020 non è dovuta la seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono si svolgono le attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Proroga termine 770 (art. 10)

Prevista anche la proroga al 10 dicembre 2020 del termine di presentazione del 770 relativo all’anno di imposta 2019.

Titolo II Disposizioni in materia di lavoro

Proroga della cassa integrazione (art. 12)

E’ possibile per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi legati all’emergenza COVID-19, presentare domanda per ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021.

Le 6 settimane di trattamenti sono riconosciute sia ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane di cui all’art. 1, comma 2, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), decorso il periodo autorizzato, sia ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La concessione delle 6 settimane di cassa integrazione è gratuita per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 abbiano subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020. Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:

– al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;

– al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.

Blocco licenziamenti (art. 12)

Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti.

Le limitazioni non operano nei casi di:

– imprese che abbiano cessato l’attività;

– imprese per le quali sia intervenuta la dichiarazione di fallimento e non sia previsto l’esercizio provvisorio;

– stipula di accordo collettivo aziendale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con previsione di incentivi alla risoluzione del rapporto di lavoro (limitatamente ai lavoratori che abbiano aderito a detto accordo).

Pertanto fino al 31/12/2021:

non potranno essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo;
restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020;
non sarà possibile recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. 604/66.
Tuttavia, il decreto legge n. 137/2020 resta ferma la disciplina prevista dall’art. 14 del DL 104/2020 relativa alle eccezioni al divieto di licenziamento.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali (art. 13)

Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a quei datori di lavoro che abbiano sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID-19

La sospensione opera per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021 e ne resta escluso il settore agricolo.

L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:

• al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

• al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

Nuove misure in materia di Reddito di emergenza (art. 14)

A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza per novembre e dicembre.

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (art. 15)

È prevista una indennità di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato), i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d’opera.

Esonero contributi a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacultura (art. 16)

Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile.

Titolo III-Misure in materia di salute e sicurezza (artt. 18 – 33)

È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell’emergenza Coronavirus in materia di Salute e disciplina dei procedimenti amministrativi negli ambiti della i temi della giustizia e dei procedimenti del contenzioso tributario.

Viene esteso lo strumento del “lavoro agile” (smart working) per i lavoratori con figli. Per essi, con la modifica all’articolo 21-bis del decreto Agosto (D.L. 104/2020, convertito dalla legge 126/2020), si è prevista la possibilità per il genitore lavoratore dipendente di accedere allo smart working con limite di età rivisto ed allargandolo a figli con meno di 16 anni (il limite d era di 14 anni), ove sia stato posto in quarantena a seguito di un contagio da COVID-19 ed altresì nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza. Ove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, i genitori, alternativamente, potranno astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio ovvero nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza. Resta consentito il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro ai genitori di figli di età compresa fra 14 e 16 anni.

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