NAPOLI– In tema di autovelox e telelaser vale la pena segnalare un’importante sentenza del Tribunale di Udine la n. 715/16 – che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” costituisce un significativo precedente giurisprudenziale in materia
– che ha annullato un accertamento di violazione per eccesso di velocità perché il verbale non solo non indica al suo interno che sia preventivamente segnalato il tipo di rilevamento elettronico utilizzato, se permanente o mobile, ma anche perché la segnaletica posta prima della postazione di controllo non precisa la natura della relativa segnalazione agli utenti della strada: in base alla direttiva Maroni, infatti, i cartelli permanenti possono essere utilizzati per accertamenti temporanei come quelli del telelaser soltanto quando gli appostamenti sono sistematici. Nella fattispecie, viene impiegato dalla polizia locale il classico cartello fisso del Comune “Controllo elettronico della velocità” per segnalare agli automobilisti che stanno effettuando i rilevamenti col telelaser: lo dimostrano gli stessi documenti, fra i quali le fotografie, depositati in giudizio dall’amministrazione locale. Tuttavia non sussiste alcun elemento dal quale desumere che i vigili urbani sono soliti piazzarsi proprio lì con la postazione mobile di controllo: tale circostanza che è confermata dal verbale, che non contiene la precisazione del tipo di apparecchiatura, lo rende illegittimo. È la sentenza della Cassazione 5997/14 ad aver già stabilito il principio secondo cui la postazione di rilevamento deve risultare visibile all’automobilista con un adeguato anticipo grazie alla presenza di segnali, anche luminosi ed il verbale deve riportare, a pena di illegittimità, tali elementi. In tal senso, informare l’utente della strada che è in corso il rilevamento elettronico della velocità ed anche quale tipo – se con postazione fissa o mobile – risulta necessario in base all’obbligo di trasparenza che grava sulla pubblica amministrazione. A tal proposito, evidenzia il magistrato quale giudice dell’appello «può evincersi dal complesso normativo adottato sul punto, la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa (laddove si afferma, espressamente, che gli indicatori preventivi della presenza degli autovelox “devono essere installati con adeguato anticipo…”, senza, quindi, lasciare alcun margine di discrezionalità alla P.A. circa la possibile elusione di siffatto accorgimento o in ordine alla facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che, però, non assicurino la medesima trasparenza nell’inerente attività di segnalazione). In altri termini la “ratio” della preventiva informazione in questione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti Ministeri) è rinvenibile – come è stato sottolineato nella pregressa giurisprudenza di legittimità – nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla PA, il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico. Orbene, alla stregua di tali elementi, si evince che, proprio in dipendenza della evidenzia natura di requisito di legittimità – con riferimento all’attività di accertamento – del riferito obbligo in capo agli agenti verbalizzanti, sarebbe stato necessario, in funzione della conseguente legittimità della verbalizzazione delle inerenti operazioni, che gli accertatori avessero attestato, nel relativo verbale da redigersi ai sensi dell’art. 200 C.d.S. 1992, tale indispensabile modalità dell’accertamento e, quindi, anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, proprio al fine di porre l’assunto contravventore nella condizione di poter valutare la legittimità o meno dell’accertamento eseguito in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari.»